Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi Aziendali obbligatorio anche per imprese con meno di 10 dipendenti
Il 5 Dicembre 2014 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il nuovo Regolamento Regionale della Regione Umbria in materia di prevenzione delle cadute dall’alto (Regolamento Regionale n.5 del 5/12/2014). L’ambito di applicazione riguarda tutti gli interventi da eseguire sulle coperture e sulle facciate ventilate, continue o vetrate.
Nei casi di interventi soggetti a SCIA o a Permesso di Costruire diventa obbligatoria la redazione dell’Elaborato Tecnico della Copertura, che andrà consegnato all’atto della presentazione relativa alla richiesta del titolo abilitativo necessario. Il regolamento prescrive i contenuti minimi dell’Elaborato Tecnico della Copertura e i requisiti per la progettazione...... PER MAGGIORI INFO CLICCA QUI
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)
PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DAL 1° OTTOBRE 2015
Classe energetica dell'immobile
Il nuovo D.M. 26/06/2015 in vigore dal 1° ottobre 2015 stabilisce una nuova scala di classificazione della prestazione energetica degli immobili è formata da 10 classi: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G (dal più efficiente al meno efficiente) viene determinata tramite l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio in termini di energia primaria non rinnovabile.
Quando commissionate un ape sappiate che:
Il Sopralluogo è obbligatorio
Una importante novità riguarda l'obbligo, indicato espressamente dalla norma, di effettuare almeno un sopralluogo nell'immobile da certificare.
Il costo della certificazione deve essere commisurato alla qualità del servizio
Tra gli obiettivi del SIAPE e della gestione online controllata dall'ENEA c'è anche quello di verificare i costi dell'APE evitando così le storture derivanti da certificazioni online e a basso costo che si sono verificate in questi anni.
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Nelle compravendite di immobili non affidatevi alle promesse di ciarlatani chiedete la Relazione Integrata di Regolarità Urbanistica e Catastale dei Fabbricati (RIRUC) da parte di un tecnico che verifichi la storia urbanistica dell'immobile al fine di garantire all'acquirente l'acquisizione di un edificio conforme alle disposizioni in materia urbanistica ed edilizia....
NOVITA' RISCHIO CHIMICO 1° GIUGNO 2015
Rischio chimico: dal 1° giugno 2015 nuove regole Reach e CLP
Dal 1° giugno 2015 tutti i produttori, miscelatori, ed utilizzatori dovranno confrontarsi con le nuove classificazioni di tutte le miscele: il Regolamento CLP relativo a classificazione, etichettatura e imballaggio degli agenti chimici sarà la sola normativa vigente sull'argomento (già obbligatoria per le sostanze pure dal 01/12/2012).
Anche le aziende utilizzatrici dovranno adeguarsi!
Le novità introdotte, infatti, non riguardano solo un restyling estetico dei pittogrammi e una traduzione dalle vecchie frasi R alle nuove frasi H, ma diversi criteri di valutazione della pericolosità delle sostanze e delle miscele. E quindi sono cambiate le Schede di Sicurezza.
COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?
chiedere al fornitore le SCHEDE DI SICUREZZA aggiornate alla nuova classificazione. Sulla base delle nuove SDS verificare le proprietà pericolose degli agenti chimici e le informazioni sulla salute e sicurezza indicate.
verificare la necessità di aggiornare la valutazione dei rischi da agenti chimici
provvedere ad un aggiornamento della formazione del personale addetto
VA SEMPRE AGGIORNATA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI?
La valutazione del rischio deve essere aggiornata:
se cambia la classificazione della miscela; in alcuni casi potrebbe addirittura essere necessaria la Valutazione del Rischio Cancerogeno / Mutageno (Titolo IX, Capo II);
se si rilevano difformità tra l'uso identificato / lo scenario di esposizione comunicato dal produttore e quello dell'utilizzatore;
se l'algoritmo utilizzato a supporto della valutazione del rischio ha modificato i criteri di attribuzione dei punteggi di pericolo;
in generale, se sono modificate le condizioni di utilizzo delle miscele.
Per l'aggiornamento periodico della Valutazione del rischio chimico non è indicato un intervallo definito (es. quadriennale come per altre valutazioni), tuttavia è assai improbabile che per anni le condizioni di utilizzo di tutte le sostanze e miscele siano rimaste immutate. E quindi è probabile che la valutazione sia da aggiornare....PER MAGGIORI INFO CLICCA QUI